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ORIGINE PREFERENZIALE - GHANA E COSTA D'AVORIO
25ott

ORIGINE PREFERENZIALE - GHANA E COSTA D'AVORIO

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Sin dal 2016 l’Unione Europea applicava provvisoriamente nei confronti del Ghana e Costa d’Avorio un Accordo di Partenariato Economico (APE/EPA) senza aver concluso un protocollo di origine che concedesse reciprocamente un trattamento preferenziale alle merci scambiate tra le parti.

Con la Decisione n. 2/2019 del Comitato APE (EPA - UE e Ghana) del 2 dicembre 2019 e la Decisione n. 1/2020 del Comitato APE (EPA - UE e Ghana) del 20 agosto 2020, sono stati adottati i rispettivi testi dei protocolli di origine (Protocollo n. 1) relativi alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa.

L’applicazione dei singoli protocolli di origine consentirà agli operatori economici interessati, di avvalersi dell’Origine Preferenziale sia per merci originarie del Ghana o dalla Costa d’Avorio importate nell’UE, che per le merci originarie dell’UE esportate verso Ghana e Costa d’Avorio, con conseguente riconoscimento dell’esenzione o riduzione daziaria all’importazione nei rispettivi Paesi.

Riguardo il rilascio di una “prova di origine” valida per il riconoscimento delle rispettive agevolazioni daziare all’importazione nei suddetti paesi, entrambi i protocolli prevedono le seguenti condizioni:

- per gli operatori dell’Unione Europea che esportano verso Ghana e Costa d’Avorio, si applica il Sistema REX, sulla base dell’art. 17 comma 1 del protocollo di origine, consistente nella compilazione di una dichiarazione di origine su fattura da parte di un “Esportatore Registrato” o da qualsiasi esportatore per le spedizioni il cui valore totale non supera 6000 Euro (i certificati di origine EUR.1 non saranno rilasciati nell’Unione europea).

“Gli operatori dell’Unione europea che risultano già registrati nel Sistema REX allo scopo di beneficiare di altri regimi preferenziali sono tenuti a utilizzare il numero REX che è già stato loro assegnato”.

- diversamente, per gli operatori del Ghana e Costa d’Avorio che esportano nell’Unione Europea, secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 2 del protocollo di origine, beneficiano del trattamento preferenziale all’importazione nell’UE su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 oppure di una dichiarazione di origine preferenziale su fattura nell’ambito dell’Esportatore Autorizzato.

Per qualsiasi necessità e assistenza in termini di applicazione delle norme in materia di Origine Preferenziale, nonché in relazione alla gestione delle istanze di ottenimento dello status di Esportatore Registrato, lo staff di ARTEMA resta a disposizione delle imprese interessate.

 

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