Con la Decisione 1/2022 del Comitato doganale dell’accordo di libero scambio tra UE e Singapore che modifica il relativo Protocollo 1 dell'accordo di libero scambio (G.U. L. 294 del 14 novembre 2019) il sistema dell’esportatore autorizzato è stato sostituito con quello dell’esportatore registrato REX quale mezzo di prova dell’origine preferenziale delle merci.
Pertanto dal 1° gennaio 2023 gli esportatori UE dovranno essere registrati nel database REX per rilasciare una prova di origine preferenziale.
Per beneficiare del trattamento tariffario favorevole, l’unica prova di origine ammessa è la dichiarazione di origine preferenziale su fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Non è previsto quindi l’utilizzo del certificato di circolazione EUR.1.
La dichiarazione di origine preferenziale su fattura può essere rilasciata da un qualsiasi esportatore per prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000,00 Euro, oppure per qualsiasi importo (senza limitazioni) riguardo gli operatori aventi a partire da gennaio 2023 la registrazione al Sistema REX.
Per qualsiasi necessità e assistenza in termini di applicazione delle norme in materia di origine preferenziale, nonché in relazione alla gestione delle istanze di ottenimento dello status di Esportatore Registrato, lo staff di ARTEMA resta a disposizione delle imprese interessate.
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