Con la Decisione UE 2019/1875 del Consiglio – G.U. L. 294 del 14 novembre 2019 è stato approvato l’
accordo di partenariato economico tra l’Unione Europea e la Repubblica di Singapore, che consentirà agli operatori economici interessati, di avvalersi dell’
Origine Preferenziale sia per merci originarie del Singapore importate nell’UE che per le merci originarie dell’UE esportate verso il Singapore, con conseguente riconoscimento dell’esenzione o riduzione daziaria all’importazione nei rispettivi Paesi.
Con avviso pubblicato nella G.U dell’UE (L. 293 del 14 novembre 2019), il suddetto accordo entrerà in vigore in data 21 novembre 2019.
Un'attestazione di origine può essere rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite.
Per beneficiare del trattamento tariffario favorevole, l’unica prova di origine ammessa è la dichiarazione di origine preferenziale su fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Non è previsto quindi l’utilizzo del certificato di circolazione EUR.1.
La dichiarazione di origine preferenziale su fattura può essere rilasciata da un qualsiasi esportatore per prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000,00 Euro, oppure per qualsiasi importo (senza limitazioni) riguardo gli operatori aventi lo
Status di Esportatore Autorizzato.
Per qualsiasi necessità e assistenza in termini di applicazione delle
norme in materia di origine preferenziale, nonché in relazione alla gestione delle istanze di ottenimento dello
status di Esportatore Registrato, lo staff di ARTEMA resta a disposizione delle imprese interessate.
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