21/06/2019
news \ Intrastat
Le merci cedute in altro Stato membro dell’Ue ai sensi dell’art. 41 DL 331/93 necessitano di una prova del trasferimento fisico delle merci. Il Regolamento Esecutivo Ue n° 2018/1912 del 4 dicembre 2018, con le sue nuove disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2020, intende armonizzare gli “strumenti di prova” comprovanti l’avvenuta cessione delle merci tra Stati membri, stabilendo quindi regole comuni tra gli operatori dell’Unione.
Il citato Reg. Ue n° 2018/1912, che modifica il Reg. Ue n° 282/2011 con l’inserimento dell’art. 45-bis, fissa le condizioni di esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni e individua la corretta documentazione da reperire al fine di comprovare l’effettivo trasferimento fisico delle merci.
Inoltre, con la Risposta n° 100 dell’Agenzia delle Entrate dell’8 aprile 2019, le nuove disposizioni comunitarie appaiono già riconosciute, spingendo oltretutto gli operatori di dotarsi di sistemi informatici di gestione elettronica dei documenti, per una maggiore sicurezza e semplicità nel reperire e conservare le “prove” a supporto delle cessioni intracomunitarie.
Si allega il testo del Regolamento di Esecuzione Ue n° 2018/1912 e la Risposta n° 100 dell’Agenzia Entrate dell’8 aprile 2019.
Per qualsiasi necessità e assistenza lo staff di ARTEMA resta a disposizione delle imprese interessate.
Scarica allegato
Condividi l'articolo